I principali contenuti della legge per il rilancio del settore edilizio in Piemonte
La Regione Piemonte ha legiferato in materia di Piano casa con la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Bur 16 luglio 2009 n. 28), “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica” La legge è stata emanata in attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali del 1° aprile 2009, per sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici.
Attenzione! La legge 20/2009 è stata profondamente modificata dalla Lr 2 marzo 2011, n. 1 che ha anche prorogato le misure del Piano casa e introdotto alcuni cambiamenti nella disciplina. Il testo che segue è aggiornato con le modifiche della nuova legge, tenendo conto che le nuove norme si applicano dal 19 marzo 2011.
Tempi (per tutti gli interventi)Presentazione, a seconda dei casi (articolo 8 della legge 20/2009) delpermesso di costruire o della Dia dal 29 settembre 2009 al 31 dicembre 2012.
Ampliamento (edilizia residenziale)
Sono previste le seguenti tipologie di ampliamento:
● incremento delle unità edilizie esistenti al 31 luglio 2009 in edifici uni e bifamiliari e chiusura di porticati e loggiati in fabbricati costruiti "a schiera" (ad esempio villette o edifici rurali), a condizione che la volumetria complessiva, a intervento ultimato non superi i 1.200 metri cubi. Gli ampliamenti devono essere realizzati in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale e, nel rispetto delle sue caratteristiche formali, possono costituire una nuova unità abitativa, fermo il rispetto delle distanze dalle strade e dai confini e le distanze tra edifici previste dai regolamenti edilizi comunali. Per avere il bonus occorre rispettare i requisiti energetici previsti dalla legge (vedi sotto).
● incremento del 20% della volumetria esistente (fino a un massimo di 200 m³) se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento è già stato realizzato. Il massimo di volumetria totale rimane comunque 1.200 metri cubi. Per avere il bonus occorre rispettare i requisiti energetici previsti dalla legge (vedi sotto).
● incremento del 20% della volumetria esistente (fino a un massimo di 200 m³) se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento non è stato realizzato. All'ampliamento stabilito dagli strumenti urbanistici si aggiunge il 20% del "piano casa". Per avere il bonus è obbligatorio rispettare, per l'ampliamento previsto dallo strumento urbanistico, le prescrizioni dettate dalle norme regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia e, per il 20% del "piano casa", i requisiti in materia di prestazioni energetiche previsti dal "piano casa" (vedi sotto).
● incremento del 20% della volumetria esistente (fino a un massimo di 200 m³) se gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la possibilità di ampliamento per motivi igienico funzionali. Per avere il bonus è obbligatorio rispettare i requisiti in materia di prestazioni energetiche previsti dalla legge (vedi sotto).
Requisiti energetici da rispettare per tutti gli interventi
Per la realizzazione di tutti gli interventi sopra visti è necessario utilizzare tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici.
Fermo restando il rispetto delle norme regionali in materia di rendimento energetico in edilizia, gli interventi sono ammissibili solose l'intervento solo con riferimento alla parte ampliata prevede un involucro capace di rispettare le trasmittanze termiche fissate dalla normativa regionale (lettera b), tabella 5, secondo livello, allegato 3 alla Dgr 4 agosto 2009, n. 46-11968).
Vietato il cambio di destinazione d'uso.
Ampliamento (edilizia ricettiva)
● incremento del 20% della superficie utile lorda (per un massimo di 1.500 m²) per edifici a destinazione turistico-ricettiva legittimamente realizzati al 31 luglio 2009. Possibile anche il recupero della volumetria del sottotetto esistente nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti per tale destinazione d'uso.
Ampliamento (edilizia produttiva o artigianale)
● ampliamento a soppalco per un massimo del 30% della superficie utile lorda (Sul) dei fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati al 31 luglio 2009, per i quali siano esauriti la Sul consentita, l'indice di densità fondiaria o il rapporto ci copertura. Gli standard derivanti dall’aumento della Sul, se non reperibili, devono essere monetizzati. Questi interventi possono essere realizzati anche in edifici ricadenti in aree di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
● incremento del 20% della Sul (per un massimo di 2.000 m²) per edifici produttivi o artigianali, legittimamente realizzati al 31 luglio 2009.
● incremento del 20% della superficie utile lorda (per un massimo di 1.500 m²) per edifici a destinazione turistico-ricettiva legittimamente realizzati al 31 luglio 2009. Possibile anche il recupero della volumetria del sottotetto esistente nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti per tale destinazione d'uso.
Ampliamento (edilizia produttiva o artigianale)
● ampliamento a soppalco per un massimo del 30% della superficie utile lorda (Sul) dei fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati al 31 luglio 2009, per i quali siano esauriti la Sul consentita, l'indice di densità fondiaria o il rapporto ci copertura. Gli standard derivanti dall’aumento della Sul, se non reperibili, devono essere monetizzati. Questi interventi possono essere realizzati anche in edifici ricadenti in aree di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
● incremento del 20% della Sul (per un massimo di 2.000 m²) per edifici produttivi o artigianali, legittimamente realizzati al 31 luglio 2009.
Se i fabbricati sono frazionati in più unità immobiliari gli interventi sono riferiti ad ogni unità frazionata e regolarmente accatastata alla data del 31 luglio 2009, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta.
La legge non sembra fare nessun accenno al rispetto di regole di risparmio energetico per l’ottenimento del bonus.
Vietato il cambio di destinazione d'uso.
Demolizione e ricostruzione (edifici residenziali)
Per beneficiare del bonus occorre che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di unaqualità ambientale ed energetica degli edifici tali da conseguire ilvalore 1,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca sintetico 2009 Regione Piemonte".
● incremento del 35% della volumetria esistente per gli edifici residenziali legittimamente realizzati al 31 luglio 2009.
Per beneficiare del bonus occorre che fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di unaqualità ambientale ed energetica degli edifici tali da conseguire ilvalore 2,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca sintetico 2009 Regione Piemonte".
Vietato il cambio di destinazione d'uso.
● incremento del 25% della volumetria esistente per gli edificiresidenziali legittimamente realizzati al 31 luglio 2009.
Per beneficiare del bonus occorre che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di unaqualità ambientale ed energetica degli edifici tali da conseguire ilvalore 1,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca sintetico 2009 Regione Piemonte".
● incremento del 35% della volumetria esistente per gli edifici residenziali legittimamente realizzati al 31 luglio 2009.
Per beneficiare del bonus occorre che fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di unaqualità ambientale ed energetica degli edifici tali da conseguire ilvalore 2,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca sintetico 2009 Regione Piemonte".
Vietato il cambio di destinazione d'uso.
Demolizione e ricostruzione (edifici a destinazione artigianale, produttiva, turistico-ricettiva)
● demolizione e ricostruzione parziale o totale per gli edifici a destinazione artigianale, produttiva, direzionale localizzati in zona propria, in deroga agli strumenti urbanistici.
● incremento del 20% della superficie utile lorda (per un massimo di 1.500 m²) per demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione turistico-ricettiva legittimamente realizzati al 31 luglio 2009.
Vietato il cambio di destinazione d'uso.
Esclusioni (per tutti gli interventi)
Sono esclusi dal Piano casa:
● gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo;
● gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo;
● gli edifici o ambiti individuati dai piani regolatori come centri storici, aree esterne d’interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico, o ambientale, nei parchi di interesse e nelle aree protette;
● gli edifici situati nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità geomorfologica IIIa), IIIc) e IIIb4) e negli abitati da trasferire o da consolidare secondo la normativa recante norme per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64);
● gli edifici situati nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
● gli edifici situati nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità geomorfologica IIIa), IIIc) e IIIb4) e negli abitati da trasferire o da consolidare secondo la normativa recante norme per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64);
● gli edifici situati nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).